Lo Statuto dell'Associazione

COSTITUZIONE DELL’”ASSOCIAZIONE ECOLOGISTA PER LA SOSTENIBILITA’”

 Art. 1 DENOMINAZIONE RAPPRESENTATIVITA' E SEDE

E’ costituita un’Associazione con la denominazione ASSOCIAZIONE ECOLOGISTA PER LA SOSTENIBILITA’ ”, indipendente, apartitica e senza fini di lucro, con sede in Torino, composta di CIRCOLI TERRITORIALI.

- L'Associazione ecologista per la sostenibilità, di seguito chiamata “Associazione”, ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente Statuto.
- Il logo che contraddistingue l’Associazione è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.
- L’Associazione rappresenta ufficialmente tutti i circoli territoriali sul piano provinciale, regionale, nazionale e internazionale
- Per il proprio funzionamento può istituire uffici di rappresentanza e domiciliazioni in Italia e all’Estero. 

 Art. 2 FINALITA’ e SCOPI

Le finalità e scopi dell’Associazione sono:
- Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto della natura e dei suoi equilibri;
-  Adoperarsi per una tutela dell’ambiente che tenga conto delle esigenze biologiche, economiche e culturali dell’uomo;
- Difendere la biodiversità nelle sue varie forme quale valore naturale oltre che storico, economico, sociale e culturale.
- Contribuire all’instaurazione di rapporti tra genere umano ed ambiente rispettosi delle peculiarità e necessità d’entrambi.
- Favorire e ricercare attività umane che tendano ad ottenere sia la sostenibilità ambientale che quella sociale.
-  Promuovere e diffondere la produzione di energia da fonti alternative ed ecocompatibili e informazione circa i pericoli legati alla produzione di energia nucleare.
-  Promuovere il miglioramento degli ambienti di lavoro per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia delle aree circostanti gli insediamenti produttivi.
- Contrastare lo spopolamento delle zone svantaggiate (es. zone montane) mediante azioni che mirino a creare nuove opportunita’ di lavoro in armonia con l’ambiente. 
- Promuovere ed organizzare attività di formazione professionale .  

Art. 3 CAMPI D’ATTIVITA

Per il raggiungimento di tali finalità l’ASSOCIAZIONE si prefigge di:
- Coordinare e stimolare le attività dei vari circoli territoriali favorendo i contatti reciproci e gli scambi di informazioni.
- Divulgare le predette finalità a tutti i livelli e a tutti gli ambienti sociali.
- Promuovere e/o sostenere l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi nonché qualsiasi altra iniziativa che sia in sintonia con gli scopi della Associazione.
- Collaborare con tutti gli Enti, Associazioni e gruppi di cittadini che perseguano scopi analoghi;
- Realizzare pubblicazioni divulgative aventi attinenza con le finalità e obiettivi dell’Associazione.
- Realizzare pubblicazioni interne all’Associazione medesima, come ad esempio la pubblicazione di un “bollettino” ufficiale da inviare ai soci, avente attinenza con le finalità, obiettivi ed attività dell’Associazione.
- Promuovere ed attivare iniziative ed attività, anche pubbliche, che abbiano attinenza con le finalità dell’Associazione.
- Gestire direttamente e/o collaborare con altri soggetti nella gestione di oasi, aree protette e manufatti in sintonia con gli scopi della Associazione.
- Realizzare e gestire iniziative informative finalizzate alla promozione della tutela dell’ambiente (es. stand in fiere) ed alla conoscenza dell’Associazione
- Contribuire concretamente al rispetto delle vigenti legislazioni nazionali e locali di carattere ambientale e di tutela del patrimonio.
- Attivare, promuovere, gestire attività anche a carattere economico e senza fini di lucro inerenti i fini statutari.

 Art. 4 ADESIONI

-
Le richieste di adesione all’ASSOCIAZIONE avvengono a seguito di formazione di circoli locali e sono approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
- Possono affiliarsi all’Associazione soggetti giuridici quali: associazioni od enti.
- Il C.D. ha il compito di vagliare le richieste e di concedere o negare la possibilità d’associarsi, motivandole all’Assemblea. 

Art. 5 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

-
A seguito di ampio radicamento territoriale dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previa approvazione dell’Assemblea degli Iscritti, l’Associazione potrà, a seguito di modifica dello statuto, prevedere organismi diversi a livello Provinciale, Regionale, Nazionale.
- L’Associazione è formata dai singoli soci aderenti, gli organismi riconosciuti sono: l’Assemblea Generale degli Iscritti, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Circoli Locali. 

Art. 6  L’ASSEMBLEA GENERALE

-
L’Assemblea Generale degli iscritti è formata da tutti i soggetti iscritti all’Associazione (persone fisiche), i quali hanno diritto al voto e dai soggetti, persone giuridiche, iscritte all’Associazione con diritto di voto singolo (1 voto per  persona giuridica iscritta).
- L’Assemblea Generale degli iscritti è convocata dal C.D. ogni 3 anni, ed ha il compito di eleggere il nuovo C.D., di approvare le linee ed il mandato del nuovo C.D., oltre che di quanto previsto nel presente statuto.
-  Il C.D. può deliberare la convocazione di Assemblee Generali straordinarie, ai fini di approvare modificazioni al presente statuto o per altre ragioni per le quali il C.D., ritenga necessario richiedere l’approvazione dell’Assemblea Generale.
- E’ possibile, per gli iscritti all’Associazione, richiedere la convocazione dell’Assemblea Generale; ciò deve avvenire previa consegna al C.D. di documento motivato e firmato da almeno il 50% + 1 degli iscritti all’Associazione (aventi diritto al voto in Assemblea). 

Art. 7  IL CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)

-  Il Consiglio Direttivo ha il compito di assicurare il rispetto degli scopi associazionistici, e delle linee programmatiche, così come approvate dall’Assemblea Generale degli iscritti, oltre che di coordinare il lavoro dei singoli circoli territoriali e di provvedere alla gestione dell’Associazione così come previsto dal presente statuto
- Il Consiglio direttivo elegge il Presidente dell’associazione che dura in carica quanto il direttivo stesso (tre anni).
- Il C.D elegge inoltre un tesoriere che dura in carica tre anni e che redige un bilancio di previsione ed uno consuntivo; tali bilanci sono portati all’approvazione del direttivo stesso su proposta del presidente.
-  Il C.D. ha il compito di pronunciarsi in merito a questioni relative a presunti comportamenti scorretti, non consoni ai fini, scopi ed attività dell’Associazione, tenuti da circoli locali o da singoli iscritti; tali pronunciamenti possono essere scritti di biasimo e giungere sino alla formale revoca della associazione di circoli o di iscritti.
- Qualora dovesse giungersi a revoche d’iscrizione, le somme associazionistiche versate dall’iscritto per l’anno in corso sono incamerate dall’Associazione. 

Art. 8 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo (C.D.) dell’Associazione è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di undici membri eletti dall’Assemblea provinciale; sono eleggibili esclusivamente coloro i quali abbiano lo status di socio di un circolo locale.
- I soci fondatori dell’Associazione sono membri permanenti e di diritto del C.D.
- Sono aggiunti, quali membri del C.D., i rappresentanti dei circoli locali nella misura di uno ogni trenta iscritti e comunque uno per circolo (30 iscritti = 1 membro, 31 iscritti = 2 membri)
- E’ aggiunto un membro al C.D., per ogni soggetto giuridico associato, diverso dal circolo locale, sia esso associazione od ente, qualunque sia il numero di aderenti all’associazione od all’ente associato.
- Ogni Circolo locale ha la facoltà di indicare chi, tra i propri iscritti dovrà fungere da rappresentante al C.D., anche se diverso dal coordinatore del circolo medesimo.
- La durata in carica dei consiglieri è di anni tre.
- Il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive, senza giustificazione valida, approvata dal C.D. e che in ogni caso, in un anno non abbia partecipato ad almeno il cinquanta per cento delle riunioni viene dichiarato decaduto dal C.D. 

Art. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il C.D. e le cariche attribuite ai suoi membri non sono remunerate, hanno durata triennale e sono rinnovabili.
- Il C.D. decide a maggioranza, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri con voto deliberativo.
- Durante le votazioni valide per numero di membri, in caso di parità, il Presidente ha la facoltà di votare due volte.
- Qualora a seguito di due formali convocazioni consecutive del C.D., durante le quali non si sia raggiunto il numero legale atto a deliberare, è possibile previa formale convocazione, convocare una terza volta il C.D., che potrà deliberare a maggioranza dei membri presenti. 
Art. 10  CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il C.D. può essere convocato dal Presidente, motivandone le ragioni, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno; deve essere inoltre convocato entro quindici giorni quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Consiglieri aventi facoltà di voto deliberativo.Di ogni convocazione del Consiglio deve essere dato avviso ai Consiglieri e ai rappresentanti dei circoli, unendo all’avviso di convocazione copia dell’ordine del giorno.Si considera sufficiente per la formale convocazione la sua pubblicazione (con quindici giorni d’anticipo) sul sito dell’associazione o tramite mail o fax.Il Presidente può, motivandolo, convocare d’urgenza il C.D. (con tempi inferiori ai quindici giorni), tale convocazione “d’urgenza” non può avere all’ordine del giorno deliberazioni inerenti la gestione ordinaria dell’Associazione (approvazione bilanci). 
Art. 11  IL PRESIDENTE
-  Il Presidente dell’Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo, tra i membri di tale organismo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
-  Ha il primario compito di rappresentare l’Associazione verso l’esterno.
- Il Presidente può delegare, sentito il C.D., alcune sue funzioni di rappresentanza ad altri iscritti all’Associazione, anche non facenti parte del C.D.d.            Ha il compito di proporre al C.D. deliberazioni in merito al funzionamento ed all’organizzazione dell’Associazione. 
Art. 12 I CIRCOLI LOCALI
- I circoli che richiedono l’adesione al Consiglio Direttivo debbono essere pubblicamente costituiti e composti da almeno 6 soci effettivi.
- I circoli locali, per poter operare con la denominazione dell’Associazione e per poter utilizzare il logo, debbono aver preventivamente ricevuto formale assenso all’adesione dal C.D. dell’Associazione.
- I circoli locali, durante ogni attività esterna, sono tenuti a rendere visibile, anche mediante il logo, l’appartenenza alla “Associazione Ecologista per la sostenibilità”.
- Ogni circolo locale elegge un proprio coordinatore, con il compito di rappresentare il circolo medesimo all’esterno.
- Ogni circolo locale nomina in seno al C.D. un proprio rappresentante.
- Ogni circolo locale ha piena autonomia gestionale, organizzativa ed economica, nell’ambito di quanto previsto dal presente statuto e dalle linee generali definite dal C.D.
- E’ fatto obbligo ai Circoli Locali di assicurare una piena collaborazione agli altri circoli ed all’Associazione, al fine di contribuire con la massima efficacia al raggiungimento degli obiettivi associazionistici.
- Fermo restando quanto, previsto dall’Assemblea Generale, dovuto in quota parte dal Circolo locale al C.D. dell’Associazione; ogni circolo locale può accettare iscrizioni di singoli aderenti, derogando alle quote indicate. 
Art. 13 SPESE E RIMBORSI
-  Il C.D. può approvare rimborsi spese a qualunque membro dell’Associazione che abbia sostenuto costi per lo svolgimento di attività di cui ai fini statutari e comunque approvate dal C.D.
- L’Associazione potrà abilitare conti correnti bancari e/o postali, ai fini statutari per l’espletamento delle attività previste.
- L’Associazione potrà accettare contributi privati o pubblici nei modi e termini indicati all’art. 16 “Patrimonio”.
-  Tutte le spese, i contributi, i rimborsi dovranno essere approvati dagli organismi dell’Associazione deputati e resi pubblici ai soci.
 
Art. 14 DELEGA DI ATTRIBUZIONI

-  
Il C.D. può delegare al Presidente le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.
- Spetta al Tesoriere la compilazione ed illustrazione delle relazioni finanziarie consuntiva e preventiva.
- Le relazioni dovranno preventivamente essere approvate dal C.D.
 

Art. 15 RAPPRESENTANZA LEGALE


- La rappresentanza legale della “Associazione ecologista per la sostenibilità” in giudizio e di fronte a terzi, compete a tutti gli effetti al Presidente.
- I Circoli territoriali, riconosciuti ai sensi del presente Statuto, nella persona del loro coordinatore pro-tempore, possono assumere iniziative legali nell’ambito territoriale di loro competenza ai sensi del decreto legislativo 152/2006 ed eventuali modificazioni, assumendone i relativi oneri e benefici.

 Art. 16 RAPPRESENTANZA NELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E VIGILANZA AMBIENTALE

-  Ai sensi delle leggi vigenti in materia ambientale, di associazionismo, volontariato e protezione civile, per quanto concerne le legislazioni regionali, compete all’Associazione la nomina di rappresentanti nelle istituzioni pubbliche.
- La nomina di rappresentanti dell’Associazione in seno alle istituzioni ed enti di carattere nazionale, regionale e provinciale è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.
- L’Associazione può costituire, nell’ambito della normativa nazionale e locale in vigore, gruppi di “Ecologisti Volontari“ e/o “Guardie Ambientali Volontarie” giurate, che operino territorialmente.
- La gestione e l’espletamento del servizio di vigilanza ambientale e l’operato delle guardie ambientali volontarie è sotto l’esclusiva responsabilità del C.D. dell’Associazione, il quale nominerà, su proposta del Presidente, un Coordinatore degli Ecologisti Volontari e/o Guardie Ambientali Volontarie.
-  Ai circoli locali possono essere demandate, dal C.D., alcune funzioni di coordinamento locale dei gruppi di volontari di cui al comma c del presente articolo.
- Il C.D. dell’Associazione provvederà, nel rispetto della legislazione nazionale e locale, a definire regolamenti e gli strumenti organizzativi per i gruppi di cui al comma c del presente articolo.

 Art. 17 CONSULENZE E STUDI

- Il C.D. può nominare specialisti, professionisti o studi di consulenza quali consulenti tecnico/scientifici.
- Il C.D. può commissionare a soggetti terzi attività necessarie al funzionamento ed al raggiungimento degli scopi associazionistici e specifici studi tecnico/scientifici per i medesimi scopi.

 Art. 18  QUOTE ASSOCIATIVE

- Il pagamento delle quote associative da parte dei circoli deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque, solo per quanto concernente le nuove adesioni, successive a questa data, entro la fine dell’anno solare.
- La quota associativa sarà rapportata al numero dei soci per i singoli circoli sulla base di una quota pro-capite ad iscritto.
- Le quote pro-capite d’adesione all’Associazione presso i circoli locali dei singoli iscritti e quelle d’adesione all’Associazione per i circoli (non derogabili), sulla base di quanto previsto dal comma b del presente articolo, sono approvate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea approva, su proposta del C.D., le quote associative per alcune categorie di soci tra cui: giovani, anziani, soci sostenitori, soci ordinari, quote (non derogabili) d’adesione d’altre associazioni od enti.

Art. 19   PATRIMONIO

Il patrimonio della associazione è costituito:
-  dalle quote sociali;
-  
dagli avanzi di gestione derivanti dai rendiconti approvati dalla Assemblea;
-  da contributi, lasciti e donazioni assegnati all’Associazione da qualsiasi amministrazione o ente, sia pubblico che privato, dai circoli e da soci individuali, da società o persone fisiche, purché non limitanti l’indipendenza e la credibilità della Associazione.
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare o meno le proposte di contributi, lasciti e donazioni di cui al comma precedente, motivando le proprie decisioni.
- L’associazione, in quanto tale, nel perseguire i fini e gli scopi di cui al presente statuto, può dotarsi di beni patrimoniali, siano essi mobili od immobili, stipulare atti d’acquisto, vendita, locazione.
- Il C.D. è tenuto a inventariare i beni dell’associazione e a darne pubblica conoscenza ai soci delle attività patrimoniali.
 

Art. 20  RINVIO AL CODICE CIVILE


Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.