| Cos'e' il federalismo demaniale |
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Il federalismo demaniale costituisce un fenomeno accessorio del federalismo fiscale, previsto in Italia dall'art. 119 Cost. e recentemente attuato mediante la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». La struttura della legge 5 maggio 2009, n. 42 prevede la possibilità per il Governo di esercitare la delega mediante atti distinti, in ogni caso sottoposti a principi e criteri direttivi comuni (art. 2), ai quali si aggiungono principi e criteri direttivi specifici. Il federalismo demaniale costituisce appunto un criterio direttivo specifico (art. 19) per il cui adempimento è previsto (art. 19): a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. Nel dicembre 2009 è stato predisposto lo Schema di decreto legislativo sul federalismo demaniale, poi oggetto di discussione in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, essendo sfumata la possibilità di discuterne in sede di Conferenza Unificata. Dopo una globale revisione dello Schema operata in occasione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2010, l'articolato è stato presentato alle Camere per l'espressione dei pareri previsti dalla legge delega. A livello contenutistico, lo Schema prevede il trasferimento agli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni) dei beni indicati all'art. 5. L'art. 3 fissa le modalità procedurali di trasferimento dei beni, che risulta per vero articolato ed integrato da numerose altre disposizioni dello Schema. Dello status dei beni trasferiti si occupa l'art. 4, mentre l'art. 6 si occupa della semplificazione delle procedure di attuazione del federalismo demaniale e l'art. 7 preserva tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione del federalismo demaniale da ogni diritto e tributo. |
